Cass. pen, 01/03/2018, n. 21128 ha precisato che il comportamento dell'imputato, onde ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato, deve ledere il diritto all'onore od alla reputazione di un'altra persona, da individuarsi in termini di "dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico" e non anche della mera "considerazione che ciascuno ha di sé" (...) non costituendo) offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza per rilevare giuridicamente, la condotta deve, quindi, avere una portata oggettivamente denigratoria ed attribuire alla vittima fatti ritenuti socialmente riprovevoli ovvero dipingerla con attributi generalmente percepiti come negativi.
La giurisprudenza in materia di ingiuria - di certo applicabile anche al caso in questione, essendo, di fatto, sempre il medesimo il bene tutelato - ha avuto modo di precisare
- una espressione, anche non cortese, inserita in un contesto contenzioso in atto tra due soggetti, non si configura oggettivamente insultante (Cass, 17664/2004 - conforme Cass. N. 30956/2010)
- la capacità offensiva di una espressione va valutata in base ad un criterio di media convenzionale, anche con riguardo al contesto in cui è stata pronunciata (Cass. N. 41752/2001),
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11294 del 12/11/2019, ha precisato la natura legittima e non lesiva dell'altrui reputazione della doglianza effettuata nell'ambito di un rapporto professionale, qualora si ritenga che la controparte abbia contribuito a creare una situazione pregiudizievole di un proprio diritto o di una propria prerogativa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17672 del 8-1-2010 ha avuto già modo di precisare come non abbia natura diffamatoria l'espressione "pazzo" pronunciata nel contesto di una discussione tra colleghi, avente ad oggetto l'organizzazione e la funzionalità dell'ufficio
Scriminante del reato diffamatorio è il diritto di critica che è lecito se sussiste
- veridicità (l'espressione asseritamente diffamatoria attribuiva una condotta al condomino diffamato che effettivamente aveva commesso)
- interesse sociale alla conoscenza (l'epressione diffamatoria era stata resa nota solo ai condomini)
- continenza (l'espressione asseritamente diffamante era caratterizzata da termini insostituibili, pertinenti, proporzionati. Non era un'invettiva gratuita)