Civile Ord. Sez. 3 Num. 22090 Anno 2021
«in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione» (si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di questa Corte, mai contraddetto: cfr. ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del 09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv. 457180 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv. 476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9912 del 24 aprile 2007
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
Tribunale Lucca, 22 dicembre 2015, n. 2197
"in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (Ciò vale naturalmente anche per la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, la quale può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari).