ART.510 – ESTENSIONE DELL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
ART.510 – ESTENSIONE DELL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
Ordinanza n.10531 del 2013 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il 7.5.13
“L'art. 510 c.c., stabilisce che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione". Come rilevato dai giudici di appello, questa disposizione, grazie al suo effetto espansivo, era già sufficiente a fondare il dovere del giudice di rilevare d'ufficio la limitazione di responsabilità di P.R. nei limiti dell'ereditàì beneficiata. La norma attuale deriva dall'art. 958 del codice previgente, che vincolava tutti i chiamati ad accettare con beneficio di inventario, ove anche uno soltanto di essi avesse optato per questo regime. Il nuovo codice ha inteso alleggerire (cfr. la Relazione al progetto definitivo) o forse soltanto meglio interpretare questa previsione vincolante, statuendo che i favorevoli effetti del beneficio si estendano - questo è il senso della forma verbale giova - a tutti i chiamati, restando però salva la loro facoltà di rinunciare all'eredità o di accettare puramente e semplicemente. Ne consegue che qualora siano convenuti in giudizio più soggetti, in relazione a debito ereditario, e dalla documentazione disponibile risulti in causa che anche uno solo di essi ha accettato con beneficio di inventario, il giudice deve rilevare d'ufficio in favore anche degli altri l'eccezione che si fonda su tale fatto impeditivo della maggior pretesa, a meno che non sia dimostrato che essi abbiano rinunciato all'eredità o l'abbiano già accettata quali eredi puri e semplici (su quest'ultimo punto cfr. Cass. 782/82) o siano decaduti dal beneficio. Non confligge con questa interpretazione l'affermazione, ineccepibile, che l'accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un'eredità non determina l'acquisto della medesima anche per gli altri (Cass. 2532/99 e anche 22286/08), giacché una cosa è il vantaggio della limitazione di responsabilità espressamente voluto dalla legge per il chiamato, altro è il decidere di acquistare l'eredità. 9.1) Mette conto chiarire che la Corte intende qui prendere le distanze da separazione patrimoniale, che è generata dall'accettazione beneficiata, in favore di qualunque chiamato, fino a quando, secondo le forme di legge (si veda anche il disposto dell'art. 481 c.c.), non sia manifestata la di lui accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso, o di rinunciare all'eredità. Di qui, nella specie esaminata, la configurabilità, anche per questa via, di un rilievo officioso della sussistenza delbeneficio di inventario in favore del chiamato inizialmente contumace, a causa dell'accettazione beneficiata di altro chiamato, pacificamente risultante dagli atti.”